Pagamento delle forniture nei Lavori Pubblici
CIRCOLARE 04/2013 – Pagamento delle forniture nei LL.PP. (Statuto delle Imprese – Legge n. 180/2011 Art. 15) [11/11/2013]
Sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 194 del 20 agosto u.s., Suppl. Ordinario n. 63, è stata pubblicata la legge 9 agosto 2013, n. 98, di conversione del decreto legge n.69/2013 (cosiddetto Decreto del “Fare”). Tale disposizione è entrata in vigore il 21 agosto u.s.
In sede di conversione del suddetto decreto legge, all’art. 30 è stato introdotto il comma 5‐quater, il quale ha disposto la soppressione delle parole “con posa in opera”, contenute all’art. 15 della legge 11 novembre 2011, n. 180 (cosiddetto “Statuto delle Imprese”).
Per effetto di tale soppressione, il testo dell’art. 15 così dispone:
“La disposizione prevista dall’articolo 118, comma 3, secondo periodo, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, e successive modificazioni, si applica anche alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture [“con posa in opera”, parole soppresse n.d.r.] le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori ovvero stato di avanzamento forniture.”
E’ quindi opportuno ricordare che ai sensi dell’art. 118 comma 3 è previsto che “qualora gli Affidatari non trasmettano alla Stazione Appaltante le fatture quietanzate del subappaltatore e del cottimista entro il predetto termine [venti giorni dalla data di ciascun pagamento, n.d.r.], la Stazione Appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli Affidatari”.
Non può peraltro porsi alcun dubbio circa l’applicazione della norma al comparto dei “lavori” poiché, in base al richiamato art. 30, le Stazioni Appaltanti sono tenute ad acquisire ed a verificare le fatture quietanzate anche dei subcontraenti di forniture, prima di effettuare ogni pagamento all’affidatario sulla base del S.A.L. (Stato di Avanzamento dei Lavori). Trattandosi di una norma che regola i comportamenti di natura procedurale, che non va ad incidere sugli accordi contrattuali, si ritiene che la stessa si applichi a tutti i pagamenti effettuati in favore dell’Affidatario
In virtù del fatto che tale norma, per poter svolgere gli effetti desiderati dal Legislatore, richiede una fattiva partecipazione delle Stazioni Appaltanti le quali, prima di effettuare qualunque pagamento degli Stati di Avanzamento dei Lavori o delle forniture degli affidatari di un contratto pubblico, dovranno chiedere a questi ultimi la trasmissione delle fatture quietanzate, oltre che dei subappaltatori e dei cottimisti, anche dei subcontraenti di forniture, sospendendo i pagamenti successivi ove ciò non accada.
Eurofer su richiesta trasmette fatture quientanzate e si riserva di comunicare agli Enti Committenti l’impossibilità al rispetto del dettato normativo qualora le fatture non vengano pagate nei termini contrattuali da parte del Cliente.
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